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Normativa

Decreto Ronchi D.L. 5 Febbraio 1997 n. 22
D.M. 5 Febbraio 1998
Piano Regionale Regione Toscana
PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 2.2.4 Divieto di conferimento indifferenziato al servizio di raccolta di beni durevoli e specifici rifiuti.
A partire dal 1.1.1999 e fatto divieto di conferire in maniera indifferenziata a1 servizi ordinario di raccolta le seguenti tipologie di rifiuto:
1 – beni durevoli:
a) - frigoriferi, surgelatori e congelatori;
b) - televisori;
c) - computer, stampanti e scanner;
d) - lavatrici e lavastoviglie;
e) - condizionatori d’aria;
f) - fotocopiatrici;
g) - impianti stereo e casse di amplificazione;
h) - mobili ed altri elettrodomestici.
2 – altri rifiuti:
a) - toner esausto per fotocopiatrici;
b) - cartucce esauste per stampanti laser e getto d’inchiostro;
c) - pile anche ricaricabili;
d) - verde urbano da manutenzione verde pubblico e privato.

I beni durevoli contenenti CFC in particolare quelli di cui alle lettere a) ed e) devono essere trattati in maniera da assicurarne 1’integrità al centro di conferimento.

Sono esclusi dalla lettera d) del punto 2 degli scarti provenienti da pratiche agricole e forestali Per i beni durevoli di cui al punto 1 in tutti i comuni deve essere istituito un servizio di raccolta per il ritiro finalizzato alla valorizzazione di tali beni. Il servizio di ritiro dei beni durevoli può essere svolto dal soggetto a cui e stato affidato il servizio di raccolta dei rifiuti oppure da altri soggetti, fra cui quelli individuati ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. b L. 8/11/91 n 381 con i quali vengono stipulati appositi accordi.

Per quanto lo stato dei beni ritirati possa renderlo possibile, si deve valorizzare il prodotto ritirato collocandolo nelle aree attrezzate di conferimento e stoccaggio di cui al successivo capitolo 3 con particolare riferimento al paragrafo 3.3.6.

Modalità di compilazione registro e formulario.
(Circolare interministeriale 4 agosto 1998, n.GAB/DEC/812/98)
Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n.145 e dal decreto ministeriale 1 aprile 1998 n.148.

L’art.12 del decreto legislativo n.22/1997 e successive modifiche ed integrazioni impone a numerose categorie di operatori l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico sul quale devono essere annotate la tipologia, le caratteristiche e le quantità dei rifiuti oggetto delle attività di produzione e/o di gestione dei rifiuti stessi.

I suddetti dati devono essere utilizzati per la comunicazione annuale del MUD (vedi Modello Unico di Dichiarazione).

L’art.15 del decreto legislativo n.22/1997 e successive modifiche ed integrazioni stabilisce, inoltre, che durante il trasporto effettuato da enti o imprese autorizzate, i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione.

COME ELIMINARE I BENI DUREVOLI DAI CESPITI DI BILANCIO:
CIRCOLARE MINISTERIALE 193E del 23.07.98 relativa al d.p.r. 441 del 10.11.1997 (stralcio)
Oggetto:D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441.
Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto.
Sintesi:
Il D.P.R. n. 441/97 detta una serie di obblighi a carico del contribuente il cui concreto adempimento impedisce il sorgere delle presunzioni di cessione e di acquisto dei beni in evasione di Imposta.
Inoltre, i contribuenti che necessitano di avviare a distruzione i beni propri, possono procedere all'operazione mediante consegna dei beni stessi a soggetti autorizzati, ai sensi delle vigenti leggi sullo smaltimento dei rifiuti, all'esercizio di tali operazioni in conto terzi, dimostrando, in tal caso, la distruzione dei beni mediante il formulario di identificazione di cui all'art. 15 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 (Supplemento ordinario n. 33 alla G.U. n. 38 del 15 febbraio 1997.

Come si opera in pratica
Redazione di un inventario dei beni da dismettere in due copie, una delle quali sarà allegata alla Vs copie del formulario e l’altra alla copia in possesso della ditta smaltitrice;
Emissione di una delibera del Consiglio di amministrazione (o dell’organo preposto) ove risulti che i beni presenti nell’inventario di cui sopra saranno effettivamente destinati alla distruzione in quanto obsoleti o guasti o inadeguati;
Carico della quantità di beni strumentali sul registro dei rifiuti (solo per i soggetti obbligati – aziende di produzione, commercio etc, sono esenti le attività di servizi);
Consegna dei beni ad azienda autorizzata Registrazione del formulario di scarico sul registro dei rifiuti.

Altri riferimenti normativi
- Circolare Ministeriale 193 del 23/07/1998;
- DPR 441 del 10/11/1997;
- SOLE 24 ORE DEL 21/05/2001;

Per approfondimenti sull'argomento
www.ambiente.it
www.reteambiente.it
www.cirmi.com


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